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ORDINANZA sul ricorso 11676-2017

proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e difende; - ricorrente -

contro EDILL COSTRUZIONI EDILI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZ.A 50/A, presso lo studio dell'avvocato NICOLA LAURENTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO FABIANI; - controricorrente

- avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: la Edil Costruzioni Generali s.r.l. convenne la Banca Antonveneta dinanzi al tribunale di Padova per l'accertamento della nullità di alcune delle clausole del contratto di conto corrente bancario n. 10721 e per la conseguente rettifica del saldo; radicatosi il contraddittorio con l'incorporante Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., l'adito tribunale, per quanto ancora di interesse in questa sede, accertò la nullità delle clausole anatocistiche indicate dall'attrice e, avendo rilevato la non completezza della produzione relativa agli estratti integrali di conto corrente, dispose una c.t.u. per la rideterminazione del saldo di conto sulla base della documentazione comunque in atti, all'esito della quale stabilì che il saldo reale del conto, alla data del 30-11-2013, era a credito della correntista per euro 26.940,50;

la corte d'appello di Venezia, condividendo la ricostruzione probatoria svolta dal tribunale, ha dichiarato inammissibile il gravame della banca ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ., cosicché la banca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 348-ter stesso codice, deducendo due motivi poi illustrati da memoria; Ric. 2017 n. 11676 sez. M1 - ud. 17-04-2018 -2- l'intimata ha replicato con controricorso.

Considerato che: la ricorrente deduce, col primo mezzo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, secondo comma, cod. proc. civ., 1832, 1857, 2033 2697 cod. civ., 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.u.b.) e 111 cost., per avere il tribunale ritenuto provata la domanda di accertamento del saldo di conto in base alle risultanze della c.t.u.; eccepisce al riguardo la natura ipotetica e astratta del criterio di calcolo seguito dalla consulenza per la ricostruzione delle poste attive e passive del conto corrente, e sostiene che l'esito della c.t.u., diversamente da quanto affermato dal tribunale, era stato contestato dal consulente di parte; col secondo motivo la banca denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 1355 e 2697 cod. civ., 119 del T.u.b. e 111 cost. per avere il tribunale ritenuto provata la domanda di accertamento nonostante l'incompletezza degli estratti di conto corrente, sulla base di una c.t.u. meramente esplorativa tesa a sopperire la condotta inerte dell'attrice; il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, è manifestamente infondato; la questione giuridica devoluta alla Corte attiene alla possibilità di far ricorso alla c.t.u. ove sia incompleta la produzione degli estratti di conto corrente in un giudizio finalizzato all'accertamento e alla rettifica del saldo; Ric. 2017 n. 11676 sez. M1 - ud. 17-04-2018 -3- al quesito occorre dare risposta affermativa, nel senso che è vero, come questa Corte ha più volte affermato, che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate (v. Cass. n. 20693-16, Cass. n. 21597-13, nonché, in ipotesi speculare, Cass. n. 21466-13);

e tuttavia non è men vero che non è vietato al giudice del merito (come evidenziato da Cass. n. 5091-16) svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio; in tal caso la tematica si riduce alla verifica di attendibilità dell'esito della c.t.u., che è come tale una questione di fatto; nella specie il tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio che, mediante un procedimento matematico di rielaborazione dei dati presenti nelle scritture contabili depositate, è giunta a un computo che il tribunale medesimo, nell'esercizio dell'attività valutativa a lui istituzionalmente rimessa, ha ritenuto affidabile espressione del saldo di conto corrente risultante dall'inefficacia delle predette clausole anatocistiche; è infondata la doglianza facente leva sulla natura esplorativa della c.t.u.; Ric. 2017 n. 11676 sez. M1 - ud. 17-04-2018

-4- secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante;

ciò in quanto possiede natura esplorativa la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (v. Cass. 6155-09, Cass. n. 15219-07, e v. pure Cass. n. 4792-13), non anche invece la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza; è del resto consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto, o il loro sviluppo effettuale, possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche (cfr. tra le tante Cass. n. 3191-06, Cass. n. 10202-08); nel caso specifico il tribunale ha ritenuto - con motivazione non contraddittoria e in ogni caso non censurata sotto il profilo di omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) - la coerenza del criterio contabile seguito dal consulente tecnico d'ufficio nella determinazione del saldo di conto corrente;

pur essendosi trattato di criterio indiretto, come sostenuto dalla ricorrente e riconosciuto dallo stesso tribunale, il percorso logico utilizzato per ricostruire il saldo del conto corrente non può considerarsi manifestamente incongruente o implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di norme di legge, essendosi Ric. 2017 n. 11676 sez. M1 - ud. 17-04-2018 trattato di metodo di calcolo basato - per quel che si apprende dalla sentenza - sulla "rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze", e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati; non dunque l'astrattezza (come sostenuto dalla ricorrente), quanto piuttosto l'induttività del metodo viene in rilievo, il che non contraddice le caratteristiche del mezzo impiegato; per converso la valutazione di congruenza, onde dare risposta al quesito, costituisce - ripetesi - questione di fatto, notoriamente insindacabile in sede di legittimità; le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 5.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Deciso in Roma, nella camera di consiglio