JustPaste.it

REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente: Sentenza

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 16.12.1985 S* conveniva dinanzi al Tribunale di Trani ....assumendo: che con atto per notaio Manno del 20.7.1978 tra S.L. e la s.n.c. Edile Alfarano, in persona dei suoi soci, A.A. , V. e U. , tutti presenti alla stipula, era stata pattuita la cessione dalla S. alla predetta società di un complesso immobiliare sito in (omissis) ; che a titolo di corrispettivo per la cessione la società si era impegnata a costruire per conto della S. , quale committente l'appalto sul suolo dalla stessa ceduto, un fabbricato per civile abitazione; che la consegna dell'edificio costruendo doveva avvenire entro il 30-12-1980; che la S. si era riservata la proprietà degli immobili venduti fino alla consegna dell'erigendo fabbricato; che con separato preliminare sottoscritto in pari data la società Alfarano si era obbligata a vendere alla S. altro immobile, per il prezzo di lire 20.000.000; che la società non aveva rispettato il termine di consegna pattuito, consegnando gli immobili solo in data 17-12-1984, con ampie riserve della committente; che l'impresa aveva realizzato l'edificio con vizi, difformità e manchevolezze, tutte tempestivamente denunciate. Tanto premesso, l'attrice chiedeva la condanna dei convenuti, nella qualità di soci ed eredi del socio defunto A.V. della s.n.c. Edile Alfarano, al risarcimento dei danni da ritardo come da penale pattuita, nonché al risarcimento dei danni per i vizi, le carenze e le deficienze degli immobili realizzati.

Nel costituirsi, AL. e St** contestavano la fondatezza della domanda e chiedevano in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per il pretestuoso rifiuto della consegna dell'immobile, protrattosi oltre un anno, nonché al pagamento del corrispettivo delle opere realizzate fuori contratto dalla ditta edile per conto della S. .

Alla prima udienza si costituivano anche....

Con sentenza in data 27-3-1989 il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda attrice di risarcimento dei danni da ritardata consegna, ritenendo non imputabile alla società Alfarano sia il ritardo cagionato dal sequestro penale del cantiere, sia quello determinato dal ritardo dell'attrice nella consegna; rigettava la domanda attrice concernente vizi e difformità, rilevando che, in relazione ai bagni di servizio, di cui la S. lamentava il mancato completamento, si trattava di opere non previste nel contratto, mentre, in relazione alle altre difformità e vizi, l'attrice era decaduta dalla garanzia, non avendo mai provveduto alla relativa denuncia;

accoglieva la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla committente per la realizzazione, nella trasformazione edilizia, di superfici minori di quelle pattuite; rigettava, perché non provata, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni e di pagamento di maggiori opere; accoglieva, invece, la riconvenzionale per rimborso dell'IVA, in relazione alla fattura n. 21 del 1978, trattandosi di somma dovuta per legge; dichiarava le spese di lite compensate per un terzo, ponendo gli altri due terzi a carico dei convenuti.

Avverso la predetta decisione proponevano appello principale l'attrice e appello incidentale i convenuti.

Con sentenza in data 20-11-2006 la Corte di Appello di Bari, in parziale accoglimento del primo e secondo motivo di gravame principale, condannava i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 41.566,26, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, a titolo di risarcimento dei danni per la ritardata consegna e per vizi e difformità; rigettava il terzo motivo di appello principale e l'appello incidentale; condannava gli appellati-appellanti incidentali al pagamento delle spese di doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso A.A. , sulla base di dieci motivi.

Sinesi Lucia ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.

Il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 cpc.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c. (nel testo anteriore alla novella del 1990), 81, 99 e 100 c.p.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione.

Deduce che dalla documentazione prodotta dagli appellati all'udienza di appello del 25-2-2002 risulta che A.A. già al momento della instaurazione del giudizio non era più socio della società Edile Alfarano, avendo ceduto la sua quota di partecipazione con atto pubblico del 21-12-1984, sottoposto alla prescritta forma di pubblicità. Rileva che, a seguito di tale produzione, l'attrice aveva dato atto, sia nella comparsa conclusionale che nella memoria di replica, della carenza di legittimazione passiva in capo all'odierno ricorrente, affermando che il medesimo non aveva titolo per interloquire sulle vicende del processo. Nel far presente che la nuova produzione documentale era ben consentita in appello, trattandosi di giudizio instaurato in epoca anteriore al 30-4-1995, sostiene che la Corte territoriale, tenuta a verificare d'ufficio la legittimazione a contraddire, avrebbe dovuto dare atto che il rapporto giuridico allegato (la qualità di socio) non trovava corrispondenza in fatto.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte affermato che la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. A differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulata, (tra le più recenti v. Cass. 27-6-2011 n. 14177; Cass. 10-5-2010 n. 11284).

Alla luce degli enunciati principi, legittimamente la Corte di Appello ha escluso che possa rilevare come questione di legittimazione "ad causam" la deduzione dell'avvenuta cessione a terzi, in epoca anteriore alla instaurazione del giudizio, della quota societaria di pertinenza di A.A. .

In relazione all'azione di responsabilità ex art. 2291 c.c. dei soci di una società in nome collettivo, infatti, deve ritenersi legittimato dal lato passivo colui che venga evocato nella qualità di socio; laddove la deduzione della mancanza, in concreto, di tale qualità, integra un'eccezione, che deve essere fatta valere nei modi e nei tempi previsti per le eccezioni di parte.

Ciò posto, si osserva che correttamente il giudice del gravame, nel dare atto che solo alla terza udienza di appello (22-5-2002) il difensore degli appellati aveva prodotto l'atto di cessione di quote sociali posta in essere da A.A. con atto del 22-12-1984, pubblicizzato con l'iscrizione nel registro delle imprese in data 4-1-1985, ha rilevato che il predetto convenuto avrebbe dovuto eccepire la propria estraneità alla compagine sociale con l'appello incidentale ed ha considerato, conseguentemente, preclusa la relativa eccezione.

Tale affermazione risulta conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui l'appellante (sia principale che incidentale) deve prospettare tutte le censure, ivi comprese quelle che attengono a mere eccezioni, con l'atto di appello, e nulla può aggiungere in prosieguo, in quanto il diritto di impugnazione si consuma con il detto atto, che fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame in conseguenza dell'operatività della regola della specificità dei motivi. E infatti, l'art. 345 cpc, nel testo previgente (applicabile nella specie) che consente alle parti di proporre nuove eccezioni in appello, infatti, deve essere interpretato in collegamento con l'articolo 342 cpc, che pone la regola della specificità dei motivi di gravame, i quali svolgono la funzione di delimitare l'estensione del riesame e di indicarne le ragioni. Pertanto, l'eccezione tesa alla riforma della sentenza impugnata, risolvendosi nella esplicazione del diritto di impugnazione, può essere proposta solo nell'atto di appello e non anche nell'ulteriore corso giudizio di gravame (tra le tante, v. Cass. 27-10-1995 n. 11193; Cass. 6-9-2002 n. 12976; Cass. 14-12-2005 n. 27574).

2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2393 e 2290 c.c..

Nel far presente che A.A. è stato convenuto in giudizio come "socio", per la sua responsabilità verso i terzi ex art. 2291 c.c., rileva che, una volta dimostrata dal predetto la perdita della qualità di socio da oltre un anno, la S. non ha dedotto che l'odierno ricorrente dovesse rispondere nei suoi confronti ai sensi degli artt. 2293 e 2290 c.c. (che disciplinano la responsabilità degli ex soci), ma ha concluso perché il predetto fosse estromesso dal giudizio e venisse considerato estraneo al processo "sin dal momento della sua instaurazione". La Corte di Appello, pertanto, nell'affermare "d'ufficio" la responsabilità di A.A. quale "ex socio" per le obbligazioni contratte dalla società prima della cessione della sua quota sociale, è incorsa nel vizio di ultrapetizione.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di Appello, pur avendo ritenuto "preclusa", in quanto non proposta con l'appello incidentale, l'eccezione volta a far valere l'intervenuta cessione della quota sociale da parte di A.A. , ha osservato che, "peraltro", quest'ultimo era tenuto a rispondere, ex art. 2290 e 2295 c.c., delle obbligazioni assunte dalla società verso la S. con il rogito del 1978, concluso anteriormente alla sua uscita dalla società.

Appare evidente che tale ultimo rilievo è stato svolto ad abundantiam, per dimostrare che, anche a voler ritenere ammissibile l'eccezione in parola, la decisione non poteva che essere sfavorevole per il convenuto. Tale argomentazione, pertanto, non incide sull'effettiva ratio decidendi, costituita dalla rilevata tardività dell'eccezione proposta.

Orbene, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri una argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam e che, pertanto, non costituisce una ratio decidendi della medesima. Una affermazione, infatti, contenuta nella motivazione della sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (tra le tante v. Cass. 22-11-2010 n. 23635; 19-2-2009 n. 4053; Cass. 5-6-2007 n. 13068; Cass. 14-11- 2006 n. 24209; Cass. 28-3-2006 n. 7074; Cass. 23-11-2005 n. 24591).

3) Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 306 cpc.

Nel rilevare che a pag. 10 della sentenza impugnata si da atto che la S. , in conclusionale, ha operato "una sostanziale rinuncia agli atti del giudizio ed all'azione" nei confronti di A.A. , deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, la rinuncia alla domanda o a singoli capi di essa, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non necessita di una procura speciale al difensore. Aggiunge che la rinuncia alle domande proposte nei confronti di A.A. non poteva essere considerata come un atto di disposizione negoziale del diritto in contestazione, in quanto la S. ha continuato ad agire nei confronti degli altri convenuti.

4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 189, 190 (nel testo anteriore alla novella del 1990), 112 e 100 c.p.c., in relazione all'affermazione secondo cui la rinuncia era da considerare tardiva, in quanto effettuata solo nella comparsa conclusionale. Sostiene che la comparsa conclusionale può contenere la rinuncia alle domande o ai capi della domanda già proposta. Deduce che con la decisione impugnata la Corte territoriale ha violato anche l'art. 112 c.p.c., avendo pronunciato d'ufficio su domande ormai uscite dal thema decidendum, nonché l'art. 100 c.p.c., avendo esaminato domande al cui accoglimento l'attrice non aveva più interesse.

I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati, apparendo immune da censure il giudizio espresso dalla Corte di Appello, la quale, pur dando atto che la comparsa conclusionale della S. conteneva una sostanziale "rinuncia agli atti e all'azione", ha ritenuto priva di effetti tale rinuncia, sia per la sua tardività, sia per la mancanza di specifica procura in capo al difensore.

È vero che, secondo la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. 4-2-2002 n. 1439; Cass. 8-1-2002 n. 140; Cass. 7-3-1998 n. 2572).

È altrettanto vero che, nonostante la natura semplicemente illustrativa della comparsa conclusionale, questa Corte ha costantemente ammesso la possibilità di rinunciare, per mezzo di essa, a qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum (Cass. 25-8-1997 n. 7977), essendosi precisato che, dopo la precisazione delle conclusioni, è vietato estendere il thema decidendum, attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, ma non restringerlo, mediante rinuncia a qualche capo di domanda o a qualche eccezione (Cass. 23-7-1971 n. 2434; Cass. 27-2-1965 n. 334, Cass. 22-4-1963 n. 1018).

I principi innanzi enunciati, tuttavia, non si attagliano alla fattispecie in esame, nella quale non si è in presenza di una mera rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, bensì, come rilevato nella sentenza impugnata, di una rinuncia (oltre che agli atti del giudizio) all'"azione" proposta nei confronti di A.A. e, quindi, all'intera pretesa azionata contro uno dei convenuti.

Ma, come è noto, la rinuncia all'azione, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem.

5) Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 81 e 101 cpc.

Deduce che la responsabilità patrimoniale dei soci per le obbligazioni contratte dalla società in nome collettivo presuppone il previo o contestuale accertamento della sussistenza dell'obbligazione in capo alla società; laddove, nella specie, la società A. non è stata evocata in giudizio. Nel caso in esame, pertanto, a prescindere dal fatto che l'odierno ricorrente non rivestiva più la qualità di socio, la mancata evocazione dei convenuti quali rappresentanti della società era preclusiva dell'accertamento della responsabilità contrattuale della società, che costituiva il presupposto necessario per un'eventuale condanna anche nei confronti dell'ex socio.

Anche tale motivo è privo di fondamento.

Premesso che, per le ragioni svolte nell'esaminare il primo motivo di ricorso, devono ritenersi inammissibili le deduzioni basate sull'asserita perdita della qualità di socio da parte di A.A. , si osserva che, a norma dell'art. 2291 c.c., nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Al riguardo, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (tra le tante v. Cass. 16-1-2009 n. 1040; Cass. 12-8-2004 n. 15713; Cass. 4-3-2003 n. 3211; Cass. 26-11-1999 n. 13183,; Cass. 10-2-1996 n. 1050).

Il benefico di escussione, pertanto, non preclude al creditore di esperire subito un'azione di cognizione nei confronti del socio, allo scopo di ottenere la costituzione di un titolo esecutivo nei suoi confronti; e ciò anche prima della proposizione di analoga azione nei confronti della società.. La solidale e illimitata responsabilità dei soci nella società in nome collettivo, affermata dal menzionato art. 2291 c.c., infatti, non è sottoposta ad alcuna condizione, e, in particolare, a quella della previa o simultanea proposizione dell'azione nei confronti della società; il che, d'altro canto, contrasterebbe con i principi generali previsti in materia di obbligazioni solidali.

6) Con il sesto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1667, 1668, 1669 c.c. e 112, 342 e 343 cpc.

Deduce che il vizio di extrapetizione in cui sia incorso il giudice determina una nullità relativa della decisione, non rilevabile d'ufficio; e che, pertanto, la Corte di Appello, nel rilevare d'ufficio il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il giudice di primo grado nel dichiarare la decadenza della S. dalla garanzia per vizi ex art. 1667 c.c., non eccepita dai convenuti, è a sua volta incorsa nel vizio di ultrapetizione. Sostiene, di conseguenza, che erroneamente la Corte territoriale, nell'accogliere la domanda in relazione a tutti i vizi individuati dal C.T.U., ha attribuito rilevanza anche a vizi e difformità, non contestati al momento della consegna, che la committente, benché gravata dal relativo onere, non ha provato di aver tempestivamente denunciato.

Il motivo è fondato.

La Corte di Appello ha affermato che il Tribunale, nel rilevare d'ufficio la decadenza della committente dalla garanzia per vizi, è incorso nel vizio di ultrapetizione, non avendo i convenuti sollevato tale eccezione.

Poiché, tuttavia, con l'atto di appello la S. non aveva impugnato la sentenza di primo grado sotto il profilo della estrapetizione, la Corte territoriale, non avrebbe potuto correggere quel preteso errore del Tribunale, senza incorrere a sua volta nella violazione dell'art. 112 c.p.c..

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice del gravame; diversamente, la pronunzia di quest'ultimo (che rilevasse, senza specifica impugnazione, l'ultrapetizione) incorrerebbe nel medesimo vizio (Cass. 7-5-2009 n. 10516; Cass. 28-9-2007 n. 20393; Cass. S.U. 27-7-2004 n. 14083; Cass. 4-9-2000 n. 11559).

Pertanto, essendosi formato - in mancanza di gravame della S. - il giudicato interno sulla decadenza dalla garanzia, rilevata dal Tribunale, il giudice di appello non avrebbe potuto tener conto dei vizi e delle difformità non denunciati tempestivamente dalla committente.

7) L'accoglimento del sesto motivo comporta l'assorbimento del settimo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 61 cpc, per non avere la Corte di Appello ridotto l'importo del deprezzamento degli immobili, quantificato dal C.T.U. in lire 37.821.000, in misura proporzionale all'incidenza che su di esso avevano avuto i vizi non denunciati al momento della consegna.

8) Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 201, 342 e 343 c.p.c., in relazione alla ritenuta genericità e conseguente inammissibilità del motivo di appello incidentale proposto avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui, pur avendo recepito i valori adottati dal C.T.U., aveva quantificato il danno da ridotta estensione degli immobili realizzati dalla società Alfarano sulla scorta della quantificazione del C.T.P. dell'attrice.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha più volte affermato che, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi -previsto dall'art. 342 c.p.c. ed applicabile anche all'appello incidentale- prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati anche, oltre ai punti e ai capi formulati e seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. 20-3-2013 n. 6978; Cass. 6-7-2007 n. 15263; Cass. 26-5-2007 n. 12240; Cass. 11-10-2006 n. 21745; Cass. 16-5-1997 n. 4368).

Nella specie, dall'esame diretto della comparsa di costituzione degli appellati, consentita per la natura procedurale del vizio denunciato, si evince che con il primo motivo di gravame incidentale (rubricato sub a) i predetti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, nel liquidare le somme a fronte delle voci di danno ritenute risarcibili, pur facendo espresso riferimento, a pag. 6, alle determinazioni risultanti dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'ing. C. , aveva poi adottato i maggiori valori esposti nella consulenza tecnica di parte avversa dall'ing. D.S. ; ed hanno conseguentemente dedotto che la somma liquidata in favore della controparte andava ridotta da lire 31.660.000 a lire 29.120.000, indicando i minori importi da sommare.

Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, a prescindere da ogni valutazione circa la fondatezza nel merito delle censure mosse dall'appellante, la formulazione del motivo in esame soddisfa l'onere di specificità prescritto dal citato art. 342 c.p.c., contenendo una sufficiente indicazione delle ragioni dell'impugnazione, sì da consentire al giudice di appello di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e di diritto per le quali è stato proposto il gravame.

9) Con il nono motivo il ricorrente si duole dell'omessa e insufficiente motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con cui era stato rilevato che la S. non poteva lamentare la sussistenza di alcun pregiudizio per il dislivello esistente tra la sede stradale di (OMISSIS) , di per sé fortemente scoscesa, ed un locale prospiciente su tale via.

Nel far presente che il contratto stipulato dalle parti prevedeva la realizzazione di un piano seminterrato e di un piano rialzato, che per definizione sono posti a livello diverso dal piano stradale, lamenta che la Corte di Appello ha apoditticamente recepito le valutazioni del C.T.U., e che nessun patto contrattuale prevedeva che dovesse realizzarsi un livello di costruzione a "piano terreno" o "a piano strada" seguendo la pendenza di (OMISSIS) .

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

La Corte di Appello ha disatteso il secondo motivo di appello incidentale, rilevando, con argomentazioni prive di incongruenze logiche e come tali non sindacabili in questa sede, che l'altezza del piano di calpestio di un piano rialzato rispetto al livello stradale non può raggiungere, per ragioni di accessibilità e pericolosità, i 70 cm.; e che, secondo quanto accertato dal C.T.U., tale dislivello poteva essere evitato con sistemi di costruzione meno economici, ma rispettosi del progetto originale, che non prevedeva che, al piano terra (o rialzato), vi fosse un così elevato dislivello tra il piano di calpestio di detto piano e il piano stradale.

Ciò posto, si osserva che le deduzioni svolte dal ricorrente in ordine all'inesistenza di un piano terreno appaiono inconferenti, avendo la Corte territoriale dato atto che nella specie si era in presenza di un piano seminterrato. Per il resto, il motivo in esame propone sostanziali censure di merito, senza peraltro contestare specificamente l'affermazione contenuta in sentenza, costituente la ragione fondante della decisione, secondo cui il progetto originale non prevedeva che tra il piano di calpestio del piano rialzato e il piano stradale vi fosse un cosi elevato dislivello, negativamente valutabile in termini di accessibilità e pericolosità.

10) Con il decimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1660, 1665, 1667, 1669 c.c. e 116 cpc, nonché l'insufficiente motivazione, in relazione al rigetto del motivo di appello incidentale proposto avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva addebitato all'appaltatore il rimborso del controvalore delle minori superfici utili derivanti dall'ingombro della rampa di accesso al piano cantinato del fabbricato realizzato sulla (OMISSIS) .

Il ricorrente, inoltre, si duole del rigetto del motivo di appello incidentale subordinato proposto avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato la richiesta dei convenuti di indennizzo per i maggiori oneri sopportati dall'appaltatrice per la realizzazione della rampa di accesso al piano interrato dell'anzidetto stabile. Sostiene, in particolare, che il progetto della S. non prevedeva alcun accesso al piano interrato, e che detto accesso era indispensabile, sì da configurarsi alla stregua di una variazione necessaria al progetto, ex art. 1660 c.c., con conseguente diritto dell'appaltatore ad un compenso aggiuntivo. Rileva, inoltre, che l'incremento dei costi per effetto della realizzazione di una rampa non prevista in progetto è fatto che rientra nella comune esperienza, come tale non bisognevole di prova; e che, comunque, il quantum avrebbe potuto essere accertato mediante la consulenza tecnica d'ufficio sollecitata dai convenuti.

La prima censura è infondata.

La Corte di Appello ha fornito congrua giustificazione delle ragioni per le quali, disattendendo il terzo motivo di gravame incidentale, ha ritenuto, in conformità del giudizio espresso dal Tribunale, che dovessero essere poste a carico dell'appaltatore le minori superfici realizzate nei locali a piano terra e interrato, per la costruzione di una rampa di accesso, originariamente non prevista.

 

La valutazione espressa al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo sorretta da una motivazione scevra da vizi logici e giuridici, con cui, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice del gravame ha rilevato che le minori superfici realizzate sono solo in parte dovute alla necessità di realizzare la rampa di accesso all'interrato, mentre per altra porzione (mq. 16) sono frutto di una precisa scelta di tecnica costruttiva, più economica per l'appaltatore ma dannosa per l'appaltante, sul quale, peraltro, non devono ricadere gli esiti finali delle scelte costruttive, più economiche, adottate dall'appaltatore.

La seconda doglianza è inammissibile.

La Corte di Appello ha rigettato il motivo di impugnazione incidentale subordinato volto ad ottenere il riconoscimento di un indennizzo per la realizzazione della rampa in questione, rilevando:

a) che il progetto originario prevedeva un piano interrato; b) che la committente, in base all'art. 24 del Disciplinare, poteva richiedere una diversa distribuzione interna delle superfici, quali la realizzazione di una rampa di accesso all'interrato, senza alcun ulteriore corrispettivo. Ha altresì fatto presente che gli appellanti incidentali subordinati non hanno fornito alcuna prova del costo maggiore sostenuto per la realizzazione della rampa in questione.

Il ricorrente, con il motivo in esame, non ha censurato specificamente l'argomentazione sub b), di per sé idonea a sorreggere la decisione, nulla avendo controdedotto circa la ritenuta esistenza di una clausola contrattuale che facilitava la committente a richiedere la realizzazione della rampa in oggetto senza alcun onere aggiuntivo.

Orbene, si rammenta che, secondo un principio affermato dalla giurisprudenza, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi, come nel caso in esame, su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (tra le tante v. Cass. 11-2-2011 n. 3386; Cass. 18-9-2006 n. 20118; Cass. S.U. 8-8-2005 n. 16602; Cass. 27-1-2005 n. 1658; Cass. 12-4-2001 n. 5493).

11) In definitiva, vanno accolti il sesto e l'ottavo motivo di ricorso, assorbito il settimo, mentre gli altri motivi vanno rigettati.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, la quale deciderà in conformità degli enunciati principi e provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto e l'ottavo motivo di ricorso, assorbito il settimo, rigetta nel resto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente grado ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.